Art. 1 — Stanziamenti per l'edilizia sovvenzionata
Per provvedere alla concessione di contributi in annualita' per la costruzione di alloggi popolari a cura degli istituti autonomi per le case popolari, dell'istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, dell'istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale, e di societa' cooperative edilizie a proprieta' indivisa, e' autorizzato il limite di impegno, ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, nella misura di lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1967.
Testo vigente dal 19 aprile 1968
