Norme in materia di edilizia abitativa sovvenzionata

Art. 1 — Stanziamenti per l'edilizia sovvenzionata

Per provvedere alla concessione di contributi in annualita' per la costruzione di alloggi popolari a cura degli istituti autonomi per le case popolari, dell'istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, dell'istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale, e di societa' cooperative edilizie a proprieta' indivisa, e' autorizzato il limite di impegno, ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, nella misura di lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1967.

Testo vigente dal 19 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-28;422~art1 · fonte del testo