Il limite massimo di 100 miliardi di lire, previsto dall'art. 1 del decreto-legge 7 luglio 1951, n. 490 convertito nella, legge 30 agosto 1951, n. 950, entro il quale l'Ufficio italiano dei cambi ed il Ministro per il tesoro sono autorizzati rispettivamente a cedere ed a ricevere in prestito la valuta relativa al finanziamento di acquisti effettuati e da effettuare per costituire riserve di prodotti alimentari e di materie prime di proprieta' dello Stato, e' elevato a 150 miliardi di lire. A valere su detta somma, ed entro il limite massimo di lire 6 miliardi, possono altresi' essere acquistati macchinari, apparecchi e attrezzature da darsi in uso temporaneo ad Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, ad Istituti scientifici dipendenti dal le universita' e ad altri enti non privati di studi e ricerche in essi compresi quelli ospedalieri. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a fissare il ca none annuo da corrispondersi da dette Amministrazioni, Istituti ed Enti per macchinari, apparecchi e attrezzature di cui al comma precedente, comprensivo di una quota di ammortamento del costo.

Testo vigente dal 13 aprile 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-03-21;203~art1 · fonte del testo