Per la concessione di finanziamenti relativi all'acquisto di macchinari ed attrezzature il Ministero del tesoro e' autorizzato a utilizzare una somma di lire, fino al limite massimo di lire 100 miliardi, dal conto speciale di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, a valere sulle disponibilita' afferenti agli aiuti previsti dall'Accordo di cooperazione economica, approvato con la legge medesima e assegnati all'Italia.

Testo vigente dal 16 settembre 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-07-30;723~art1 · fonte del testo