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Il limite massimo delle garanzie di cui all'articolo 34 della legge 5 luglio 1961, n. 635, quale e' previsto dalla legge 27 giugno 1961, n. 543, e' aumentato di lire 90 miliardi e portato, per l'esercizio 1961-62, a lire 240 miliardi. Qualora alla fine dell'esercizio 1961-62 l'ammontare dei rischi assunti a carico dello Stato risultasse inferiore a lire 240 miliardi, la differenza sara' portata in aumento dell'importo dei rischi, da assumere a carico dello Stato, previsto per l'esercizio 1962-63.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1963 al 16 dicembre 2010
