Il primo comma dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e' cosi' modificato: "In deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, possono essere disposte a favore degli intendenti di finanza aperture di credito fino ad un massimo di un miliardo di lire, per il pagamento degli indennizzi e dei contributi per danni di guerra".

Testo vigente dal 28 dicembre 1961

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1961-11-29;1324~artunico · fonte su Normattiva