Il primo comma dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e' cosi' modificato: "In deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, possono essere disposte a favore degli intendenti di finanza aperture di credito fino ad un massimo di un miliardo di lire, per il pagamento degli indennizzi e dei contributi per danni di guerra".
Testo vigente dal 28 dicembre 1961
