Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura

Art. 14 — Concorso per magistrato di tribunale

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Dopo l'articolo 126-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, e' inserito il seguente: "ART. 126-ter. - (Concorso per magistrato di tribunale) - 1. Conseguono la nomina a magistrato di tribunale mediante concorso per esame, per un numero di posti non superiore ad un decimo di quello previsto dal ruolo organico del personale della magistratura gli avvocati che abbiano cinque anni di effettivo esercizio della professione o che abbiano esercitato funzioni giudiziarie onorarie per almeno un quinquennio, purche' nei loro confronti non siano stati adottati i provvedimenti di revoca previsti dall'articolo 42-sexies del presente ordinamento, dall'articolo 7 della legge 22 luglio 1997, n. 276, e dall'articolo 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni. 2. Al concorso previsto dal comma 1 sono ammessi coloro che, in possesso dei requisiti indicati nel medesimo comma 1, hanno un'eta' inferiore a quarantacinque anni. 3. Il concorso di cui al comma 1 viene bandito, contestualmente a quello per uditore giudiziario, per un numero di posti non superiore ad un decimo di quelli messi a concorso per gli uditori giudiziari. 4. L'esame consiste:

  • a)in una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie o gruppi di materie, con carattere teorico-pratico per i gruppi di materie di cui ai numeri 1) e 2);
  • 1)diritto civile e diritto processuale civile;
  • 2)diritto penale e diritto processuale penale;
  • 3)diritto amministrativo; b) in una prova orale su ciascuna delle materie indicate al comma 2 dell'articolo 123-ter. 5. Al concorso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate per il concorso per uditore giudiziario". Con regolamento del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio superiore della magistratura, sono determinate le necessarie disposizioni di attuazione degli articoli 126-ter e 129-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dalla presente legge. Fermo restando quanto previsto dalle norme vigenti, le disposizioni di cui agli articoli 126-ter e 129-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dalla presente legge, non si applicano ai concorsi riservati per la provincia di Bolzano. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della giustizia.

Testo in vigore dal 12 marzo 2001 al 4 maggio 2006

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