Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura

Art. 16 — Tirocinio e trattamento previdenziale e assistenziale

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Dopo l'articolo 129 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono inseriti i seguenti: "ART. 129-bis. - (Tirocinio). - 1. Gli avvocati che hanno superato le prove di cui all'articolo 126-ter compiono un periodo di tirocinio della durata di un anno, le cui modalita' sono definite dal Consiglio giudiziario, che tiene conto della precedente esperienza professionale maturata da ciascuno. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 1998, in materia di tirocinio degli uditori giudiziari. 2. Ai soli effetti economici agli avvocati di cui al comma 1 e' attribuito lo stato di magistrati di tribunale con due anni di anzianita' sin dall'inizio del tirocinio. 3. Gli avvocati di cui al comma 1, al compimento del tirocinio, prendono posto, nell'ordine di graduatoria nel concorso, nel ruolo di anzianita' della magistratura, subito dopo l'ultimo dei magistrati di tribunale avente almeno tre anni di anzianita'. 4. La circoscrizione territoriale dell'ufficio giudiziario assegnato come prima sede agli avvocati di cui al comma 1 non deve coincidere, in tutto o in parte, con il circondario del tribunale nel quale essi hanno esercitato la professione forense. ART. 129-ter. - (Trattamento previdenziale e assistenziale). - 1. Ai magistrati di tribunale nominati ai sensi dell'articolo 126-ter e' attribuito il trattamento previdenziale e assistenziale dei magistrati ordinari. Per il periodo di pregressa attivita' forense si applicano le disposizioni di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 45, senza oneri a carico del bilancio dello Stato ".

Testo in vigore dal 12 marzo 2001 al 31 luglio 2007

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2001-02-13;48~art16 · fonte su Normattiva