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L'assegnazione annua di cui alla legge 4 febbraio 1958, n. 27, e all'articolo 14 della legge 23 giugno 1961, n. 520, destinata alle spese per la gestione della Discoteca di Stato e' elevata, con decorrenza dall'anno finanziario 1966, da lire 22.500.000 a lire 40.000.000. E' inoltre autorizzata, per le medesime finalita', una assegnazione straordinaria di lire 26.300.000.

Testo in vigore dal 13 giugno 1967 al 4 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1967-05-11;367~art1 · fonte su Normattiva