Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 giugno 1959 al 30 settembre 1982. Leggi il testo vigente →
Alle ditte esercenti il commercio di prodotti petroliferi o di gas incondensabili puo' essere consentito il deposito di tali ultimi prodotti, allo stato estero o gravati di imposta, in appositi serbatoi, i quali sono sottoposti alle prescrizioni della legge doganale per i depositi di proprieta' privata. Le ditte commerciali che abbiano ottenuto la concessione di cui al precedente comma debbono prestare cauzione nella misura e con le modalita' della legge e del regolamento doganale e corrispondere l'imposta a misura che i prodotti vengono estratti per essere destinati all'autotrazione. L'Amministrazione finanziaria puo' esentare dall'obbligo della cauzione le ditte di notoria solidita', purche' queste si impegnino a rispondere di ogni eventuale obbligo ad esse derivante dall'esercizio dei depositi.
Testo in vigore dal 26 giugno 1959 al 30 settembre 1982
