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Alle ditte esercenti il commercio di prodotti petroliferi o di gas incondensabili puo' essere consentito il deposito di tali ultimi prodotti, allo stato estero o gravati di imposta, in appositi serbatoi, i quali sono sottoposti alle prescrizioni della legge doganale per i depositi di proprieta' privata. Le ditte commerciali che abbiano ottenuto la concessione di cui al precedente comma debbono prestare cauzione nella misura e con le modalita' della legge e del regolamento doganale e corrispondere l'imposta a misura che i prodotti vengono estratti per essere destinati all'autotrazione. L'Amministrazione finanziaria puo' esentare dall'obbligo della cauzione le ditte di notoria solidita', purche' queste si impegnino a rispondere di ogni eventuale obbligo ad esse derivante dall'esercizio dei depositi.

Testo in vigore dal 26 giugno 1959 al 30 settembre 1982

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urn:nir:stato:legge:1959-06-11;405~art3 · fonte del testo