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I gas incondensabili di cui all'art. 1 esistenti negli stabilimenti di produzione, nei depositi di cui al precedente articolo come pure quelli provenienti dall'estero e nazionalizzati, debbono essere trasferiti direttamente agli impianti di distribuzione stradale sino al 31 dicembre 1960.
Testo in vigore dal 26 giugno 1959 al 14 dicembre 1995
