Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1948
Confronto con la versione in vigore dal 20 agosto 1948 al 16 dicembre 2010. 97 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Con effetto dal 1 agosto 1948 l'addizionale ai normali contributi dovuta per i lavoratori dell'agricoltura non aventi qualifica impiegatizia ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563 e successive modificazioni, e' maggiorata di L. 3,15 per ogni giornata di lavoro di salariati e braccianti accertata nei confronti dei datori di lavoro agricolo agli effetti del pagamento dei contributi agricoli unificati. La maggiorazione della addizionale predetta sara' riscossa con le modalita' previste per i contributi agricoli unificati di cui al regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1948-07-07;1093~art5 · fonte del testo