Nulla e' innovato alla procedura stabilita dall'articolo 1 della legge 14 aprile 1956, n. 307, ai fini della determinazione e della modifica dei contributi. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Testo vigente dal 31 dicembre 1960
