Istituzione del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica e nuova disciplina dei relativi trattamenti pensionistici
Art. 29 — Entrata in vigore della legge
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Ai fini dei contributi e delle prestazioni la presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1971.
Testo vigente dal 10 gennaio 1974
