Il secondo comma dell'articolo 14-bis del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni nella legge 16 aprile 1974, n. 114, e' sostituito dal seguente: "Il concorso dello Stato di cui all'articolo 2 della stessa legge 30 giugno 1971, n. 509, e' fissato in lire 55 miliardi per ciascuno degli anni 1974 e 1975; in lire 70 miliardi, per l'anno 1976 e in lire 80 miliardi annui a partire dall'anno 1977".

Testo vigente dal 6 giugno 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-05-26;161~art4 · fonte su Normattiva