Per l'anno 1980 la somma da erogare a titolo di contributo di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e' fissata in lire 72.630 milioni. Con effetto dal 1 gennaio 1981 la stessa somma e' fissata in lire 82.886 milioni annui. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 DICEMBRE 2013, N. 149, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 13)). ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 DICEMBRE 2013, N. 149, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 13)). ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 DICEMBRE 2013, N. 149, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 13)). ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 DICEMBRE 2013, N. 149, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 13)). ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 DICEMBRE 2013, N. 149, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 13)). Sono abrogati l'articolo 156 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonche' gli articoli 285 e 286 del regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 32.630 milioni per l'anno 1980 e in lire 37.886 milioni per gli anni 1981 e 1982, si provvede, rispettivamente, a carico e con riduzione dei fondi speciali di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 28 dicembre 2013

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 16/1983

    Altra decisione
    1 febbraio 1983

    ordina la restituzione degli atti al Pretore di Roma perché proceda ad un nuovo esame della rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 156 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), tenendo conto della norma sopravvenuta di cui all'art. 3, settimo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659. Così deciso in Roma, in came…

    Art. 3 cost. · Art. 8 cost. · Art. 19 cost. · Art. 156 Testo unico di pubblica sicurezza

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 13/1982

    Altra decisione
    1 febbraio 1982

    ordina la restituzione degli atti, rispettivamente, ai pretori di Pesaro, Bologna, Bressanone, Pescara, Roma, Portoferraio ed al tribunale di Pordenone, affinché procedano ad un nuovo esame della rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 156 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (r.d. 18 giugno 1931, n. 773), tenendo conto della norma sopravvenuta…

    Art. 3 cost. · Art. 8 cost. · Art. 19 cost. · Art. 20 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:legge:1981-11-18;659~art3 · fonte su Normattiva