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Alla copertura della maggiore spesa annua presunta di lire 360.000, derivante dall'applicazione della presente legge, sara' fatto fronte, nell'esercizio finanziario 1953-54, per lire 220.000 con i fondi gia' stanziati nel capitolo 74 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio anzidetto, e per lire 140.000 mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del capitolo 184 dello stesso stato di previsione della spesa. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio,

Testo in vigore dal 30 aprile 1954 al 9 ottobre 2010

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urn:nir:stato:legge:1954-04-08;124~art2 · fonte del testo