La quota di partecipazione italiana al capitale della Banca europea per gli investimenti (BEI) stabilita dall'articolo 4 del protocollo sullo statuto della Banca medesima, annesso al trattato ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 14 ottobre 1957, n. 1203, e successivamente modificata con le leggi 27 dicembre 1973, n. 876, 9 dicembre 1977, n. 956, 29 settembre 1980, n. 579, 18 aprile 1984, n. 88, e 9 maggio 1988, n. 167, e' aumentata a 11.017.450.000 di ECU in conformita' alla decisione adottata l'11 giugno 1990 dal Consiglio dei Governatori della Banca stessa, per il periodo dal 1994 al 1998. L'importo di ECU 234.312.088 della riserva supplementare della Banca, imputabile all'Italia, e' considerato come riserva disponibile e trasformato in capitale interamente versato mediante incorporazione. La quota da versare rappresentera' l'1,81323563 per cento di ECU 5.274.412.912 pari a ECU 95.637.587 e sara' corrisposta in dieci rate semestrali di uguale importo. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Testo vigente dal 10 ottobre 1997
