Art. 22 (Protocollo 7)
Il presente protocollo si applica anche alla Banca europea per gli investimenti, ai membri dei suoi organi, al suo personale e ai rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai suoi lavori, senza pregiudizio delle disposizioni del protocollo sullo statuto della Banca. La Banca europea per gli investimenti e' inoltre esente da qualsiasi imposizione fiscale e parafiscale al momento degli aumenti del suo capitale, nonche' dalle varie formalita' che tali operazioni possono comportare nello Stato in cui ha la propria sede. Parimenti, il suo scioglimento e la sua liquidazione non comportano alcuna imposizione fiscale. Infine, l'attivita' della Banca e dei suoi organi, svolgentesi secondo le condizioni statutarie, non da' luogo all'applicazione di tasse sulla cifra di affari.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
