Il Governo della Repubblica e' autorizzato a provvedere all'aumento della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo monetario internazionale, ai sensi dell'articolo III, Sezione 4 (a) dello statuto del Fondo, approvato e reso esecutivo con legge 23 marzo 1947, n. 132, da 270 milioni di dollari ad un massimo di 550 milioni di dollari.

Testo vigente dal 4 luglio 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-05-22;459~art1 · fonte del testo