Il Governo della Repubblica e' autorizzato a provvedere all'aumento da 360 a 666 milioni di dollari USA della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, il cui Statuto e' stato approvato e reso esecutivo con legge 23 marzo 1947, n. 132.

Testo vigente dal 20 marzo 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-03-08;143~art1 · fonte su Normattiva