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Le misure dei compensi per istruttori di pilotaggio previste dai numeri 3, 4, 10 e 11 della tabella III annessa alle norme sulle indennita' da corrispondere al personale militare e civile dell'Aeronautica, approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 808, sono elevate da lire 6 a lire 160 e da lire 8 a lire 235.
Testo in vigore dal 16 gennaio 1953 al 9 ottobre 2010
