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Ai militari e graduati di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in servizio di leva, trattenuti o richiamati, sono attribuite le paghe nette giornaliere di cui alla tabella I allegata alla presente legge. A quelli vincolati a ferme speciali o raffermati, nonche' agli allievi delle Accademie militari, agli allievi carabinieri, agli allievi finanzieri, agli allievi guardie di pubblica sicurezza, agli allievi agenti di custodia e agli allievi guardie forestali sono attribuite le paghe nette giornaliere risultanti dalla tabella II allegata alla presente legge.

Testo in vigore dal 30 novembre 1978 al 25 agosto 1981

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urn:nir:stato:legge:1978-11-30;755~art1 · fonte del testo