Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 novembre 1978 al 25 agosto 1981. Leggi il testo vigente →
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1978 in complessive lire 8.960 milioni, si provvede a carico delle disponibilita' esistenti nei competenti stati di previsione della spesa, nella misura di lire 8.500 milioni per il Ministero della difesa, di lire 296 milioni per il Ministero dell'interno, di lire 95 milioni per il Ministero di grazia e giustizia, di lire 62 milioni per il Ministero delle finanze e di lire 7 milioni per il Ministero dell'agricoltura e delle foreste. All'onere derivante nell'anno finanziario 1979, valutato in complessive lire 53.360 milioni in ragione di anno, si provvede: quanto a lire 51.000 milioni mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario; quanto a lire 435 milioni e 1.200 milioni a carico, rispettivamente, dei capitoli 2510 e 3007 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno; quanto a lire 350 milioni a carico del capitolo 2006 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia; quanto a lire 350 milioni a carico del capitolo 3001 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e quanto a lire 25 milioni a carico del capitolo 4001 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 30 novembre 1978 al 25 agosto 1981
