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Con decorrenza dal 1 luglio 1986, le misure dell'indennita' di impiego operativo prese a base per il computo e le altre indennita' previste dalla legge 23 marzo 1983, n. 78, sono aumentate del venti per cento.

Testo in vigore dal 12 luglio 1986 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1986-07-05;342~art2 · fonte del testo