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L'onere derivante dall'attuazione della presente legge e' valutato in miliardi 100, di cui miliardi 97,774 per il Ministero della difesa, miliardi 1,53 per il Ministero dell'interno, miliardi 0,336 per il Ministero di grazia e giustizia, miliardi 0,335 per il Ministero delle finanze e miliardi 0,025 per il Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Alla copertura dell'onere per l'esercizio finanziario 1981 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio suddetto. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 10 agosto 1981 al 9 ottobre 2010
