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Le multe fisse e proporzionali previste dal primo e secondo alinea dell'art. 9 della legge 2 luglio 1902, n. 238, modificato dal regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 377, e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1947, n. 1208, sono unificate ed aumentate come segue: multa fissa da lire 2000 a lire 30.000; multa proporzionale da lire 1000 a lire 8000 per ogni ettogramma o frazione di ettogramma di saccarina.

Testo in vigore dal 21 marzo 1951 al 10 maggio 1980

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-01-16;154~art1 · fonte del testo