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Per la saccarina consumata in contrabbando, oltre alle multe di cui al precedente articolo, e' dovuta anche una somma pari alla quota spettante all'Erario del prezzo di cessione stabilito per l'acquisto della saccarina di Stato.

Testo in vigore dal 21 marzo 1951 al 10 maggio 1980

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-01-16;154~art2 · fonte del testo