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Le pensioni, temporanee e permanenti, liquidate o da liquidarsi, per effetto dell'art. 24 della legge 27 maggio 1929, n. 848, a favore degli ecclesiastici e degli insegnanti dei seminari teologici dell'ex regime austroungarico, sono raddoppiate in relazione all'attuale trattamento e con effetto dal 1 luglio 1953.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1953 al 9 ottobre 2010
