Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 dicembre 1953 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

Le pensioni, temporanee e permanenti, liquidate o da liquidarsi, per effetto dell'art. 24 della legge 27 maggio 1929, n. 848, a favore degli ecclesiastici e degli insegnanti dei seminari teologici dell'ex regime austroungarico, sono raddoppiate in relazione all'attuale trattamento e con effetto dal 1 luglio 1953.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1953 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1953-12-27;946~art1 · fonte del testo