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Alla copertura della maggiore spesa derivante dalla presente legge si provvede con i fondi stanziati nel capitolo n. 28 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione per il fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1953-51 e a quelli corrispondenti per gli esercizi successivi.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1953 al 9 ottobre 2010
