Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 dicembre 2008 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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Articolo abrogato.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
3 versioni dal 1959
Confronto con la versione in vigore dal 9 settembre 1959 al 22 dicembre 2008. 61 parole tolte.
tolto: Le quote annue di iscrizione alle Sezioni di tiro a segno ed all'Unione italiana di tiro a segno nazionale sono stabilite, a partire dal 1 gennaio 1960, in lire 500. Tali quote annue sono ridotte a lire 200 per le guardie giurate, forestali e campestri, private e comunali e per le guardie giurate addette ai consorzi di bonifica e di irrigazione.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1959-07-24;701~artunico · fonte del testo