Le sanzioni pecuniarie comminate dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose d'interesse artistico o storica (gia' moltiplicate per otto a norma del decreto legislativo 21 ottobre 1947, n. 1250) sono aumentate a cento volte. Tale aumento si estende all'ammenda prevista dall'art. 733 del Codice penale, nonche', per le bellezze naturali e panoramiche protette dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, all'ammenda prevista dall'art. 734 dello stesso Codice penale. Le norme della presente legge non si applicano alle costruzioni gia' compiute al momento dell'entrata in vigore della legge stessa.

Testo vigente dal 4 luglio 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-06-22;586~art1 · fonte del testo