Oltre che alle norme di cui ai decreti legislativi 12 aprile 1946, n. 385 e 16 aprile 1948, n. 609, ed a quelle recate dalla presente legge, l'azione di recupero delle opere e del materiale di cui all'art. 1, e' soggetta unicamente alle norme della legge 1 giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose di interesse artistico e storico, in quanto applicabili.
Testo vigente dal 25 marzo 1949
