Oltre che alle norme di cui ai decreti legislativi 12 aprile 1946, n. 385 e 16 aprile 1948, n. 609, ed a quelle recate dalla presente legge, l'azione di recupero delle opere e del materiale di cui all'art. 1, e' soggetta unicamente alle norme della legge 1 giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose di interesse artistico e storico, in quanto applicabili.

Testo vigente dal 25 marzo 1949

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1949-02-26;82~art3 · fonte del testo