Le tariffe dei professionisti in economia e commercio e dei ragionieri, pubblicate con decreti del Capo del Governo rispettivamente in data 1 dicembre 1941, n. 1609, e 29 gennaio 1938, n. 137, sono modificate nel modo seguente: "I compensi fissi sono aumentati di trenta volte e nella stessa misura sono aumentati gli scaglioni dei compensi a percentuale, ferme rimanendo le relative aliquote. "Gli aumenti come sopra disposti comprendono quello del settanta per cento stabilito dal decreto legislativo luogotenenziale 21 dicembre 1945, n. 833".

Testo vigente dal 9 marzo 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-02-14;104~artunico · fonte del testo