[1]Sulle misure delle indennita' e dei compensi, stabilite nell'allegato 1 al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 ottobre 1947, n. 1182, sono praticati i seguenti aumenti percentuali:
[2]Capo IV. - Indennita' di stazione e di porto: aumento del 60%; Capo V. - Indennita' per servizio serale e notturno: aumento del 25%; Capo VI. - Indennita' e rimborsi per i servizi viaggianti: aumento del 25%; Capo VII. - Indennita' di maneggio valori: aumento del 200%, salvo il disposto del successivo art. 7; Capo VIII. Art. 21. - Compenso mensile per manutenzione pile ed accumulatori: aumento del 50%; Capo VIII. Art. 22. - Indennita' per gli interpreti di lingue estere: aumento del 50%; Capo VIII. Art. 22. - Compenso speciale al personale di commutazione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici avente conoscenza di lingue estere, aumento del 250%; Capo VIII. Art. 25. - Indennita' per i dipendenti che prestano servizio in uffici di zone malaridcie: aumento del 70%.
Testo vigente dal 13 marzo 1950
