L'onere derivante dalla piena attuazione della presente legge e' valutato in lire 30 miliardi in ragione d'anno. Alla spesa relativa all'anno 1985, valutata in lire 20 miliardi, ed a quella relativa a ciascuno degli anni 1986 e 1987, valutata in lire 30 miliardi, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto - ai fini del bilancio triennale 1985-87 - al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Semplificazione e snellimento delle procedure in materia di stipendi e pensioni - riorganizzazione delle direzioni provinciali del Tesoro - adeguamento organici della Ragioneria generale dello Stato e Corte dei conti". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 21 agosto 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-08-07;428~art14 · fonte su Normattiva