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E' autorizzata, a partire dall'esercizio finanziario 1949-50, la spesa di lire 4.000.000, da erogare, a cura del Commissariato per il turismo, a titolo di contributi ordinari a favore di istituzioni ed enti per l'attuazione di iniziative di carattere turistico.

Testo in vigore dal 4 luglio 1950 al 3 settembre 1955

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1950-06-19;398~art2 · fonte del testo