All'onere di cui al precedente art. 1, che fara' carico al bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1951-52, verra' fatto fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dalla legge 9 aprile 1953, n. 248. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 10 maggio 1954
