Alla spesa di cui all'art. 1, che fara' carico al bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1951-52, verra' fatto fronte mediante riduzione per equivalente importo dello stanziamento del capitolo n. 452 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio predetto. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 19 giugno 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-05-23;631~art2 · fonte del testo