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L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, e' sostituito dal seguente: "Le intendenze di finanza in base alle dichiarazioni prodotte ai sensi degli articoli precedenti e, per le compartecipazioni, in base ai dati in possesso dell'amministrazione finanziaria, provvedono, entro il 20 di ogni bimestre, a disporre il pagamento anticipato di due dodicesimi delle somme annualmente spettanti ai singoli enti con riserva di effettuare i controlli necessari, e gli eventuali conguagli, entro il 30 giugno dell'anno successivo".

Testo in vigore dal 22 agosto 1977 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1977-08-08;547~art2 · fonte su Normattiva