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I fondi iscritti nei capitoli di bilancio di cui alla presente legge sono messi globalmente a disposizione del presidente del consiglio regionale mediante titoli di spesa intestati al presidente stesso. I regolamenti interni dei consigli disciplinano le modalita' di assunzione delle deliberazioni di spesa e le modalita' di stipulazione di convenzioni e contratti. Gli atti amministrativi e di gestione relativi a detti fondi non sono soggetti al controllo di cui all'articolo 125 della Costituzione.

Testo in vigore dal 2 gennaio 1974 al 1 gennaio 2015

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-12-06;853~art4 · fonte del testo