L'atto di cessione, da approvare con decreto del Ministro delle finanze, deve essere stipulato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e deve contemplare la risoluzione del negozio, ipso iure, in caso di mancata utilizzazione per gli scopi di cui all'articolo 2.
Testo vigente dal 3 gennaio 1990
