L'atto di cessione, da approvare con decreto del Ministro delle finanze, deve essere stipulato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e deve contemplare la risoluzione del negozio, ipso iure, in caso di mancata utilizzazione per gli scopi di cui all'articolo 2.

Testo vigente dal 3 gennaio 1990

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urn:nir:stato:legge:1989-12-28;420~art3 · fonte su Normattiva