In attuazione del principio contenuto nell'articolo 52 della legge 5 agosto 1978, n. 457, il Ministero delle finanze e' autorizzato a procedere alla formale stipulazione dei contratti di cessione in proprieta' degli alloggi ai rispettivi assegnatari ai quali e' gia' stato comunicato l'accoglimento della domanda di riscatto e fissato il relativo prezzo di cessione ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, modificato dall'articolo 4 della legge 27 aprile 1962, n. 231. Il prezzo di cessione, determinato ai sensi del comma precedente, e' maggiorato degli interessi legali a decorrere dalla data della comunicazione. Le condizioni di vendita degli alloggi sono quelle fissate nelle comunicazioni inviate dall'amministrazione delle finanze ai singoli assegnatari e per quanto riguarda gli alloggi costruiti su suolo comunale il prezzo di cessione del terreno rimane quello gia' stabilito nella delibera di vendita del comune di Trieste.

Testo vigente dal 26 marzo 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;74~art2 · fonte su Normattiva