A richiesta del comune, l'amministrazione finanziaria puo' accordare la rateazione, fino a dieci annualita', del pagamento di non oltre i tre quarti del corrispettivo di cui al precedente articolo 2 e delle somme di cui al numero 5) dell'articolo 3. Ciascuna annualita' e' maggiorata di interessi calcolati nella misura del dodici per cento. Al pagamento delle rate relative alle indennita' ed ai canoni arretrati sono tenuti in solido con il comune gli occupanti ed i concessionari dei singoli lotti di terreno.

Testo vigente dal 13 aprile 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-04-08;113~art4 · fonte su Normattiva