Art. 259
[1]Il pagamento del prezzo di riscatto calcolato a norma del quarto comma, dell'articolo 258 puo' essere frazionato in dieci annualita' eguali e consecutive comprensive di interessi al 7,50 percento da corrispondersi in rate bimestrali o mensili con le norme indicate all'art. 261. Detta misura d'interessi puo' essere variata in piu' od in meno con decreto del Ministro per le finanze di concerto con quello pei lavori pubblici.
[2]Nel caso di pagamento frazionato lo sconto di cui al 5° comma dell'articolo 258 e' ammesso limitatamente al 5% del capitale occorrente pel riscatto con pagamento in unica soluzione, e l'Amministrazione dello Stato, a garanzia dei pagamenti rateali, iscrivera' ipoteca sull'immobile ovvero manterra' in vigore quella gia' iscritta a suo favore fino alla totale estinzione del debito da parte dell'acquirente.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva