La vendita autorizzata dall'articolo precedente e' condizionata all'impegno del comune di Vibo Valentia a:

  • 1)destinare a verde pubblico una superficie non inferiore ad un quinto del compendio;
  • 2)sollevare l'Amministrazione finanziaria da ogni onere, obbligo e responsabilita' in ordine ai procedimenti giudiziari in corso con gli attuali occupanti del suolo, nonche' da ogni responsabilita' in ordine alle pretese di terzi costruttori;
  • 3)corrispondere tutte le indennita' arretrate dovute dagli occupanti abusivi o dai concessionari;
  • 4)effettuare l'urbanizzazione della localita' "Pennello" con apposito piano particolareggiato;
  • 5)utilizzare per opere di edilizia popolare le entrate derivanti dalle cessioni di terreni del compendio, al netto delle spese sostenute. L'inadempimento, anche parziale, di tali condizioni comporta la risoluzione della vendita.

Testo vigente dal 13 aprile 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-03-23;81~art2 · fonte su Normattiva