La vendita autorizzata dall'articolo precedente e' condizionata all'impegno del comune di Margherita di Savoia a:

  • 1)destinare a verde pubblico, strade e piazze, una superficie non inferiore ai tre quinti del compendio;
  • 2)sollevare l'Amministrazione finanziaria da ogni onere, obbligo e responsabilita' in ordine alle pretese di terzi costruttori;
  • 3)corrispondere tutte le indennita' arretrate eventualmente dovute dagli occupanti abusivi o dai concessionari;
  • 4)effettuare l'urbanizzazione della zona con apposito piano particolareggiato;
  • 5)utilizzare per l'acquisto di aree da destinare ad edilizia popolare e relative opere le entrate derivanti dalla cessione dei terreni del compendio, al netto delle spese sostenute. L'inadempimento, anche parziale, di tali condizioni comporta la risoluzione della vendita.

Testo vigente dal 17 maggio 1976

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1976-04-12;244~art2 · fonte su Normattiva