Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 12 ottobre 1947, n. 1487, concernente l'utilizzazione dei materiali di artiglieria, automobilistici, navali ed aeronautici appartenenti alle Amministrazioni militari, e successive modificazioni, sono richiamate in vigore per il periodo di un anno a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 31 dicembre 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-12-27;962~art1 · fonte del testo