Sono richiamate in vigore per due anni dall'entrata in vigore della presente legge le disposizioni del decreto legislativo 12 ottobre 1947, n. 1487, della legge 6 novembre 1948, n. 1473, della legge 13 ottobre 1950, n. 926, e degli articoli 2 e 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 962, concernenti utilizzazione dei materiali di artiglieria, automobilistici, del genio, dei commissariato, sanitari, navali e aeronautici appartenenti all'Amministrazione militare e dei materiali dei servizi del naviglio e automotociclistico del Corpo della guardia di finanza.

Testo vigente dal 6 luglio 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-06-20;614~artunico · fonte del testo