Nel contratto di vendita del compendio immobiliare indicato nell'articolo 1 dovra' stabilirsi l'obbligo del compratore di consentire al venditore di usare i beni trasferiti, fino al momento del trasferimento della manifattura tabacchi nella nuova sede, da costruire in altra zona della citta'. L'uso dei beni da parte dell'Amministrazione dei monopoli di Stato sara' gratuito per i primi cinque anni, decorrenti dalla data di stipulazione del contratto di compravendita. Nel caso in cui l'uso dei beni dovesse protrarsi oltre il predetto termine, il venditore dovra' corrispondere al compratore, per il periodo di tempo eccedente i cinque anni e fino alla data di effettiva consegna dei beni, una somma pari all'interesse legale, calcolato ad anno o frazione di anno sull'importo versato dal compratore stesso per l'acquisto del compendio Immobiliare.

Testo vigente dal 28 luglio 1982

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1982-07-22;477~art3 · fonte su Normattiva