Il Ministro per le finanze provvedera', con proprio decreto, all'approvazione del relativo contratto. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle variazioni di bilancio eventualmente occorrenti.

Testo vigente dal 30 ottobre 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-10-06;960~art3 · fonte del testo